Capo II›Sez. I
Art. 5
Procedimento
In vigore dal 28 gen 2015
1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all' di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero.
2. La domanda è sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati.
La sottoscrizione può essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione può aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202#art-5