Capo III
Art. 8
I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettività giuridica
In vigore dal 28 nov 2014
1. Gli amministratori delle società e degli enti al cui interno sono istituiti fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Le società e gli enti adottano, nella gestione dei fondi pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse facenti capo alle predette società ovvero a soggetti esterni incaricati di svolgere attività per conto di esse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con i soggetti tenuti alla contribuzione, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari.
3. Le società e gli enti formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze rilevanti connesse con la struttura e le attività di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interessi possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari tale circostanza è adeguatamente valutata al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.
Storico versioni
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