Capo II

Art. 6

Gestione garantita

In vigore dal 28 nov 2014
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione che stipulano accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall', comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il trasferimento della titolarità ai sensi dell', comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
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