Capo II
Art. 3
Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure
In vigore dal 28 nov 2014
1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle loro disponibilità i fondi pensione osservano i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione redditivita-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
2. I fondi pensione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti. In tale ambito i suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.
3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati.
Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive.
4. Il portafoglio dei fondi pensione è investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell', commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all', comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento sulla politica di investimento di cui all', comma 5-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilità e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attività di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma.
7. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP controlla l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonché dei parametri di cui al comma 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-09-02;166#art-3