Capo III
Art. 7
I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettività giuridica
In vigore dal 28 nov 2014
1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.
3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.
4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione e alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alla COVIP.
Storico versioni
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