Titolo I

Art. 3

Alimentazione del Fondo

In vigore dal 14 mar 2014
1. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge, il Fondo è alimentato: a) da una quota del Fondo Unico Giustizia, determinata complessivamente ogni anno con il decreto o i decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 26 agosto 2009, nel limite massimo del venti per cento delle risorse riassegnate al medesimo Ministero come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge; b) dalle somme riscosse, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in applicazione della sanzione amministrativa, di cui all', comma 3-sexies, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge; c) dalle contribuzioni volontarie, dalle donazioni e dai lasciti da chiunque effettuati, di cui al predetto articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, alimentano il Fondo attraverso le procedure di cui all', comma 1.
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Alimentazione del Fondo (Art. 3 Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo