Titolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 mar 2014
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per «decreto-legge», il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»; b) per «Fondo», il Fondo di solidarietà civile istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge; c) per «Collegio», il Collegio previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, competente ad esprimere il parere per le elargizioni e gli interventi a carico del Fondo; d) per «Ufficio di supporto», l'Ufficio competente all'attività di funzionamento del Fondo, di cui all' del presente regolamento; e) per «elargizioni», le somme di denaro corrisposte, a titolo di contributo per il ristoro del danno subito, alle vittime, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge; f) per «interventi di solidarietà civile», le provvidenze a favore delle vittime di azioni delittuose, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento di somme disposte dal giudice.
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