Titolo I

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 14 mar 2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e, in particolare, l'articolo 2-bis, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura; Visto il comma 5 del citato articolo 2-bis, in cui è previsto che le norme regolamentari per l'attuazione del Fondo di solidarietà civile, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto siano definite con un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 11001/118/7 del 7 novembre 2012; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, individuando l'ambito di applicazione del Fondo, con specifico riferimento ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto, nonché la procedura, le modalità di surrogazione del Fondo e i criteri per l'eventuale rinunzia dell'amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2013-11-16;162#art-1

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