Art. 6

Unità per il monitoraggio

In vigore dal 23 feb 2014
1. Con l'obiettivo di monitorare il processo di gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T è istituita presso il Ministero un'Unità per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno degli operatori. 2. L'Unità per il monitoraggio svolge le attività di seguito indicate: a) monitorare l'efficacia delle metodologie e procedure definite per individuare le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE a 800 MHz ed adottare eventuali iniziative di miglioramento delle stesse, in particolare per quanto concerne l'efficacia del modello previsionale, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati; b) analizzare le informazioni che il Gestore rende disponibili sia in forma analitica che aggregata relativamente alle attività di gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze ed i relativi esiti, per individuare e trasmettere al Ministero, anche attraverso l'analisi dei dati di verifica svolte dagli Uffici periferici del Ministero, eventuali proposte di modifica ed integrazione al processo ed alle percentuali di contribuzione di ciascun operatore, come stabilite dall', comma 3; c) segnalare al Gestore ed al Ministero eventuali inadempienze e violazioni; d) relazionare all'amministrazione e proporre eventuali modifiche e miglioramenti del processo. 3. L'Unità per il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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