Art. 9
Disposizioni finali
In vigore dal 23 feb 2014
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero con separato provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla rimodulazione della ripartizione degli oneri di cui all' sulla base dei costi medi di intervento effettivamente sostenuti dagli operatori e rendicontati dal Gestore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165#art-9