Art. 5
Rendicontazione
In vigore dal 23 feb 2014
1. Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle informazioni degli esiti e del conseguente numero degli interventi di mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le procedure di cui all'allegato 1, a calcolare eventuali conguagli necessari a garantire che gli operatori sostengano gli oneri in conformità alle percentuali stabilite nella Tabella 1 dell'.
2. Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza industriale e dei dati personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il numero degli interventi di mitigazione realizzati, distinti su base regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-08-09;165#art-5