Art. 5

Impiego delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei simboli del Corpo della Guardia di finanza

In vigore dal 5 mar 2014
Impiego delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei simboli del Corpo della Guardia di finanza 1. Le risorse finanziarie derivanti dallo sfruttamento commerciale dei simboli sono versate dal licenziatario ovvero dall'Ente, presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione della relativa quietanza al Comando Generale della Guardia di finanza.
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