Art. 3
Modalità di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli del Corpo della Guardia di finanza
In vigore dal 5 mar 2014
1. La Guardia di finanza può consentire ai licenziatari l'uso temporaneo dei propri simboli, a titolo oneroso, in via convenzionale attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti a essi assimilabili, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. All'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Guardia di finanza provvede direttamente o avvalendosi dell'Ente secondo modalità definite in apposita convenzione con cui regolare le relative condizioni, con l'osservanza delle disposizioni recate dal presente decreto.
3. I contratti che disciplinano l'attività di cui al comma 1, ferme restando le cause di esclusione previste all', stabiliscono, tra l'altro:
a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso temporaneo, a titolo oneroso, dei simboli del Corpo della Guardia di finanza, chiaramente individuati;
b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i criteri ovvero le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi;
c) l'ammontare del corrispettivo, che potrà consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione o rateizzato e commisurato a una percentuale del fatturato (royalties) relativo al bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei simboli, ovvero nella fornitura di beni e servizi equivalenti di valore;
d) gli impegni e i diritti della Guardia di finanza e del licenziatario;
e) le modalità e i limiti di utilizzo dei simboli da parte del licenziatario, il quale ha l'obbligo di:
1) non associare a beni e servizi non autorizzati i simboli oggetto di licenza;
2) realizzare i beni recanti i simboli dei quali sia stato consentito l'uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualità, con l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti;
3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti indicazioni per evidenziare la titolarità dei simboli in capo al Corpo della Guardia di finanza;
f) la durata del contratto;
g) le modalità attraverso le quali la Guardia di finanza verifica la regolare osservanza, sul piano giuridico ed economico, degli adempimenti convenuti nonché il rispetto delle clausole contrattuali pattuite per l'utilizzo dei simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine:
1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario e di produzione, a richiesta, della documentazione amministrativa concernente la prestazione oggetto del contratto;
2) la facoltà della Guardia di finanza di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti a riscontrare il corretto uso dei simboli;
3) l'obbligo del licenziatario di produrre, prima della commercializzazione del bene ovvero dell'avvio dell'attività che comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del bene stesso o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'evento nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo;
h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze del licenziatario nonché le relative penalità e le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali;
i) apposite clausole, al fine di salvaguardare, anche al verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del contratto, l'attività, l'immagine, il prestigio o le finalità istituzionali del Corpo della Guardia di finanza;
l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto di utilizzare i simboli della Guardia di finanza, pena la risoluzione di diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilità di cessione sia consentita, di volta in volta, da una espressa autorizzazione della Guardia di finanza stessa.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli diretti alla verifica di quanto stabilito al comma 3, lettere g) e i).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-08-01;164#art-3