Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 mar 2014
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, ai sensi del quale le Amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, le domande per «le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno finanziario di competenza, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesta l'avvenuto versamento e la riassegnabilità delle stesse;
Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ai sensi del quale le somme dovute da Amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate;
Visto il proprio decreto 24 gennaio 2000 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 615 dell', della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce il divieto di iscrizione di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da specifici provvedimenti legislativi;
Visti i successivi commi 616 e 617 dell', della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali prevedono, in particolare, l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, in considerazione dell'andamento delle entrate versate, la cui dotazione è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti;
Visto l', della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e, in particolare, il comma 28, che riconosce al Corpo della Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresì che il predetto Corpo, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della relativa immagine, l'uso anche temporaneo di tali denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché il comma 31, il quale demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, l'individuazione dei predetti simboli e le specifiche modalità attraverso le quali il predetto Corpo può consentirne l'uso a terzi, anche in via temporanea;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale», e, in particolare, gli articoli 124, 125 e 126 richiamati dall', comma 28, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 26 in tema di contratti di sponsorizzazione;
Visto l'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale la facoltà di cui all'articolo 545 dello stesso codice di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati è estesa anche al Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Ministro della difesa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 3-4865 del 15 maggio 2013 ed il nulla osta espresso con nota n. 2970 del 16 maggio 2013;
Emana
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ente», l'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51 - P.IVA 06028691001, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, diverso dall'Ente, al quale il Corpo della Guardia di finanza consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente decreto;
c) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che identificano il Corpo della Guardia di finanza ovvero quei reparti, strutture ed enti che, per le loro tradizioni o funzioni, costituiscono il patrimonio storico e culturale del medesimo Corpo e concorrono a esprimerne il prestigio;
d) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno del Corpo della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
e) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
f) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto o struttura del Corpo della Guardia di finanza, anche storico, ovvero la sua specifica professionalità militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-08-01;164#art-1