Art. 2

Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Guardia di Finanza.

In vigore dal 5 mar 2014
1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno distintivo indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché di ogni altro stemma, emblema, denominazione e segno distintivo che identifica la Guardia di finanza ovvero gli enti, i reparti e le strutture, esistenti o soppresse, istituiti ai sensi delle leggi di ordinamento del Corpo. 2. Le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui comma 1 sono di seguito denominati simboli. 3. I simboli indicati nella tabella di cui al comma 1 sono pubblicati, anche, sul sito web istituzionale della Guardia di finanza (www.gdf.it).
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