Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 lug 2013
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) impianto di acquacoltura in mare posto ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa: l'impianto di acquacoltura collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata oltre un chilometro dalla costa;
b) Direzione Generale: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
c) Regione: Regione territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l'impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di più Regioni, si considera Regione territorialmente competente quella dove l'impianto è collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata;
d) Compartimento marittimo: Compartimento marittimo territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l'impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di più Compartimenti, si considera territorialmente competente quella dove l'impianto è collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2013-02-14;79#art-2