Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 18 lug 2013
1. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa è rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su proposta motivata del Capo del Compartimento marittimo. 2. L'interessato che intenda richiedere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, presenta istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 3. La Direzione Generale trasmette l'istanza al Capo del Compartimento marittimo, il quale svolge l'istruttoria convocando apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 legge 241/1990 per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione demaniale ad uso acquacoltura. 4. Ultimata l'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della conferenza di servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 3 legge 241/1990, il Capo del Compartimento trasmette gli atti alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, tenuto conto di quanto disposto dall', comma 8 del decreto legislastivo n. 4/2012, ovvero di diniego dell'esercizio dell'attività di acquacoltura, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990. 5. La Direzione Generale, sulla base della proposta di cui al comma precedente, adotta il provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione all'esercizio dell'attività di acquacoltura, ovvero provvedimento motivato di diniego. 6. Il provvedimento finale è adottato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14-ter della legge 241/1990.
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