Art. 4
Criteri
In vigore dal 18 lug 2013
1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e degli interessi pubblici connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere, anche al fine di realizzare gli obiettivi della politica marittima integrata e ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare, in conformità agli atti di pianificazione adottati a livello locale e nazionale finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, in caso di istanze concorrenti è data preferenza a richieste per la realizzazione di impianti che:
- prevedano l'integrazione della filiera produttiva e l'impiego di moderne tecnologie di allevamento;
- garantiscano la sostenibilità ambientale economica e sociale della produzione;
- incentivino il ruolo multifunzionale dell'impresa di acquacoltura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2013-02-14;79#art-4