Art. 4

Criteri

In vigore dal 18 lug 2013
1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e degli interessi pubblici connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere, anche al fine di realizzare gli obiettivi della politica marittima integrata e ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare, in conformità agli atti di pianificazione adottati a livello locale e nazionale finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine. 2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, in caso di istanze concorrenti è data preferenza a richieste per la realizzazione di impianti che: - prevedano l'integrazione della filiera produttiva e l'impiego di moderne tecnologie di allevamento; - garantiscano la sostenibilità ambientale economica e sociale della produzione; - incentivino il ruolo multifunzionale dell'impresa di acquacoltura.
Storico versioni

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