Regolamento›Titolo II
Art. 4
Norme integrative per le Zone B
In vigore dal 11 ott 2013
Norme integrative per le Zone B
1. Sono consentite::
a) La tutela e la conservazione dell'area, l'attività di educazione ambientale, l'attività espositiva temporanea;
b) l'attività di ricerca e monitoraggio scientifico, previa autorizzazione del soggetto gestore;
c) l'attività di educazione ambientale, previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Non sono consentiti:
a) il rilascio o l'introduzione di specie vegetali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore;
b) l'introduzione o il rilascio di specie animali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, nonché di fruizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, e lungo i percorsi destinati a tale scopo;
c) l'accensione di fuochi all'aperto, salvo diversamente disposto dal soggetto gestore per finalità gestionali;
d) l'accesso a mezzi e a persone dal tramonto all'alba, nè l'accesso con mezzi motorizzati e attrezzature munite di motore a scoppio per l'intero arco della giornata; con l'eccezione degli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso e di altri soggetti autorizzati dal soggetto gestore;
e) la realizzazione di alcun tipo di opera edilizia, stabile o precaria; nè di opere di urbanizzazione, nè alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo diversamente autorizzato dal soggetto gestore per le finalità di gestione;
f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda;
g) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria;
h) la produzione di emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-4