RegolamentoTitolo II

Art. 3

Norme integrative per le zone A

In vigore dal 11 ott 2013
Norme integrative per le zone A 1. Sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore: a) l'attività di ricerca e monitoraggio scientifico; b) l'attività di educazione ambientale. 2. Non sono consentite: a) l'introduzione o il rilascio di specie animali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore; b) il rilascio o l'introduzione di specie vegetali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore; c) l'accesso a mezzi e a persone senza specifica autorizzazione, fatta eccezione per gli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso salvo quanto diversamente autorizzato dal soggetto gestore; d) alcun tipo di realizzazione di opera edilizia, stabile o precaria; nè opere di urbanizzazione, nè alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi; e) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria; f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda; g) la produzione di emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo