Regolamento›Titolo II
Art. 3
Norme integrative per le zone A
In vigore dal 11 ott 2013
Norme integrative per le zone A
1. Sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore:
a) l'attività di ricerca e monitoraggio scientifico;
b) l'attività di educazione ambientale.
2. Non sono consentite:
a) l'introduzione o il rilascio di specie animali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore;
b) il rilascio o l'introduzione di specie vegetali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore;
c) l'accesso a mezzi e a persone senza specifica autorizzazione, fatta eccezione per gli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso salvo quanto diversamente autorizzato dal soggetto gestore;
d) alcun tipo di realizzazione di opera edilizia, stabile o precaria; nè opere di urbanizzazione, nè alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi;
e) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria;
f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda;
g) la produzione di emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-3