Regolamento›Sez. IV
Art. 37
Maiali
In vigore dal 11 ott 2013
Maiali
1. Gli animali devono essere allevati in arche aventi a disposizione un ampio pascolo.
2. Ogni animale ha bisogno di una superficie di ricovero pari a 2 mq. Nell'arca il pavimento deve essere imbottito di paglia.
3. I maiali devono avere a disposizione un'area pascolo di almeno 300 mq per capo. I maiali devono avere la possibilità di muoversi sul terreno e devono avere a disposizione pozze d'acqua per il bagno di fango con il quale si proteggono dal caldo estivo e dagli insetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-37