RegolamentoSez. IV

Art. 33

Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico

In vigore dal 11 ott 2013
Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico 1. La normativa di piano consente la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica.
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