Regolamento›Sez. IV
Art. 33
Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico
In vigore dal 11 ott 2013
Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico
1. La normativa di piano consente la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-33