Regolamento›Sez. IV
Art. 34
Norme generali
In vigore dal 11 ott 2013
Norme generali
1. Nella Zona D2 della Riserva di Torre Guaceto è possibile svolgere attività zootecniche di animali da bassa corte (galline ovaiole, polli e capponi, faraone, tacchini, anatre e oche, conigli, maiali) ad esclusivo carattere estensivo, escludendo ogni forma di allevamento industriale (es. allevamenti senza terra). Se l'attività nè a scopo di reddito, fatte salve le autorizzazioni comunali, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche di cui agli .
2. Gli animali, anche se hanno libero accesso al pascolo, devono sempre avere a disposizione erbe e verdure. All'interno dei ricoveri, a partire dalla quarta settimana fino alla quattordicesima (e fino alla dodicesima per le anatre), deve essere presente una rastrelliera con foraggi freschi o secchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-34