Regolamento›Sez. IV
Art. 36
Conigli
In vigore dal 11 ott 2013
Conigli
1. Gli animali devono essere allevati in arche mobili a terra.
2. Le arche devono disporre di una zona coperta e chiusa e di una zona aperta. Ogni area di pertinenza deve avere una superficie di 1 mq e può ospitare una femmina con la prole o una nidiata in allevamento. Nelle arche i conigli devono avere la possibilità di alzarsi e di sdraiarsi.
3. Le arche a terra devono essere attrezzate con mangiatoie per la distribuzione di alimenti concentrati (mangime o cereali) e rastrelliere per la distribuzione dei foraggi freschi o secchi. Le coniglie devono avere a disposizione due nidi: uno per il parto e uno come zona rifugio. Dopo lo svezzamento il divisorio tra i due nidi va tolto per realizzare una grande "tana" che ospiti i conigli fino alla maturità.
4. Ogni nidiata o coniglia deve avere a disposizione un'area pascolo grande almeno 20 volte la superficie dell'area di pertinenza.
Le arche devono essere spostate ogni due giorni e possono ritornare nella medesima posizione dopo quaranta giorni, decorsi 20 spostamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-36