Art. 5

Dipendenti, collaboratori e attività fuori sede

In vigore dal 26 feb 2013
1. L'attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l'acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento. 2. Ai dipendenti e collaboratori di cui l'agente si avvale per il contatto con il pubblico si applica l'articolo 128-novies del testo unico bancario ma il requisito di professionalità e la prova valutativa ivi previsti sono sostituiti dalla frequenza del corso professionale previsto dall'.
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Dipendenti, collaboratori e attività fuori sede (Art. 5 Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.) — Testo vigente | Portale Normativo