Art. 3
Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria
In vigore dal 26 feb 2013
1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell' del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo e di quelli di professionalità indicati all' del presente regolamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo della società;
d) possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
2. La permanenza nell'elenco è subordinata all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale curato dall'intermediario mandante, almeno una volta l'anno, sia per i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalità sia per i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico. L'Organismo individua gli standard dei corsi di finalizzati all'aggiornamento professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-12-28;256#art-3