Art. 2
Attività
In vigore dal 26 feb 2013
1. È agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
2. Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari e, oltre all'attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.
3. L'intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-12-28;256#art-2