Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2013
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che stabilisce che è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane S.p.A.;
Visto l'articolo 128-quater, comma 6, dello stesso decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Banca d'Italia, stabilisce le condizioni e i requisiti per l'iscrizione degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale dell'elenco;
Sentita la Banca d'Italia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012, numero 07294/2012;
Acquisito il nulla osta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 10381 del 13 novembre 2012;
Emana
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche;
b) «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) «agente in attività finanziaria», l'agente in attività finanziaria come definito dall'articolo 128-quater del testo unico bancario;
d) «agente nei servizi di pagamento», gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento;
e) «elenco degli agenti in attività finanziaria», l'elenco tenuto dall'Organismo ove sono iscritti gli agenti in attività finanziaria;
f) «sezione speciale dell'elenco», la sezione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria ove sono iscritti gli agenti nei servizi di pagamento;
g) «servizi di pagamento», i servizi di pagamento come definiti all', comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h) «intermediari», banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento autorizzati in Italia, istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia, intermediari finanziari se autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento;
i) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del testo unico bancario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-12-28;256#art-1