Capo III

Art. 9

Ricevimento di atti e altre operazioni

In vigore dal 1 apr 2013
1. Per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio e soggetti ad iscrizione a repertorio sono dovuti all'Archivio notarile gli importi determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel repertorio ai sensi degli articoli del Capo II. 2. Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio è dovuto il diritto di Euro 2. 3. Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione da eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile e per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti è dovuto il diritto di Euro 18. Tale diritto è dovuto per il solo primo originale delle note, istanze, moduli di cui sopra. 4. Per la presentazione, anche in via telematica, di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle Camere di Commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del verbale di pubblicazione di testamento al Tribunale spetta all'Archivio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 17. 5. Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti, non in misura fissa, eseguita dal capo dell'Archivio per obbligo di legge, spetta il diritto di Euro 50.
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Ricevimento di atti e altre operazioni (Art. 9 Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo