Capo III
Art. 12
Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati
In vigore dal 1 apr 2013
1. Non è dovuto alcun importo per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano essere utilizzati in giudizi civili.
Storico versioni
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