Capo III
Art. 13
Opera di tecnici
In vigore dal 1 apr 2013
1. Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i diritti eventualmente stabiliti in materia civile.
2. Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-11-27;265#art-13