Capo II

Art. 6

Parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa

In vigore dal 1 apr 2013
Parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa 1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo è costituito dai seguenti importi: a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo; b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili); c) Euro 91 per i seguenti atti: 1) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di società. È dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'importo in misura fissa è utilizzabile solo quando non è applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'; 2) costituzione di associazione e di consorzio semprechè sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento; 3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere; 4) verbale di riunioni di organi collegiali; 5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli; 6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera d) punto 1), che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale; 7) accertamento di avveramento della condizione; 8) testamento pubblico; testamento internazionale; 9) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi; d) Euro 46 per i seguenti atti: 1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia; 2) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti); 3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti); 4) ratifica; 5) convalida; 6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo; se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo è quello previsto nella tabella allegato B); 7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno); 8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno); 9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare; 10) deposito di documento (verbale di); 11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati); 12) ricevimento o ritiro di testamento segreto; 13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore; 14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo; e) Euro 23 per i seguenti atti: 1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno); 2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno); f) Euro 12 per i seguenti atti: 1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti; 2) vidimazione di libri e di registri; g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-11-27;265#art-6

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Parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa (Art. 6 Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo