Art. 6
Requisiti generali per l'iscrizione
In vigore dal 17 gen 2013
1. I requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco sono:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, ivi compresi i dirigenti degli altri organismi costituenti il sistema camerale italiano ai sensi dell', comma 2, della legge, essere in servizio con qualifica dirigenziale alla data della presentazione della domanda e, anche se il datore di lavoro non è una pubblica amministrazione, essere comunque in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione;
b) per i soggetti, di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, oltre ai requisiti ivi previsti, essere in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione.
2. I titoli di studio idonei per soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, sono individuati nell'allegato C al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-10-26;230#art-6