Art. 5
Domanda di iscrizione
In vigore dal 17 gen 2013
1. La domanda di iscrizione all'elenco è redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e può essere presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione.
2. Alla domanda deve essere allegato un curriculum, redatto in conformità all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione.
3. La domanda di cui al comma 1 e il curriculum di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-10-26;230#art-5