Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 gen 2013
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 20, che istituisce un elenco nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e fissati i criteri per l'espletamento della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco e prevede l'obbligo per i segretari generali di partecipare all'attività di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalità e criteri fissati con il suddetto decreto;
Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visti l' e l', commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012;
Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge;
c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dello Sviluppo economico;
d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico;
e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «commissione» indica la commissione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge;
g) «divisione» indica l'ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale, competente alla tenuta dell'elenco;
h) «Unioncamere» indica l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-10-26;230#art-1