Art. 2

Istituzione dell'elenco

In vigore dal 17 gen 2013
1. Presso la Direzione generale è istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camera di commercio. 2. Il dirigente responsabile della divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e può nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. Il dirigente responsabile della divisione trasmette, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, alla camera di commercio interessata, anche in via telematica, l'elenco aggiornato degli iscritti, ai fini dell'avvio della procedura relativa alla scelta del segretario generale mediante designazione da parte della Giunta camerale.
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-10-26;230#art-2

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