Allegato ACapo I

Art. 8

CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO

In vigore dal 12 dic 2012
- CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO 1. Fermo restando quanto disposto dagli e dalla norma transitoria n. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell' del succitato accordo, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo del presente accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
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