Allegato A›Capo I
Art. 11
RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI
In vigore dal 12 dic 2012
- RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI
1. In caso di inosservanza dei doveri e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, contesta formalmente per iscritto al medico le infrazioni rilevate.
2. Il medico ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione.
3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale che, sentito l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato, notificato all'interessato, sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle sanzioni di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005- testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, riportate al successivo comma 4.
4. Le sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravità dell'infrazione accertata, sono le seguenti:
a) richiamo: per lievi infrazioni dei doveri e compiti derivanti dal presente accordo collettivo nazionale. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili;
b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili;
c) sospensione del rapporto:
1. per recidiva di infrazioni già sanzionate con richiamo o diffida;
2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
3. per gravi inosservanze dei doveri e compiti che comportino disfunzioni del servizio;
4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale;
5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, riscossione di indebito emolumento;
6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia cautelare;
7. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilità professionali.
c.1 La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro 30 giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione consultiva centrale di cui all'. c.2 Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni e preclude la possibilità di avvalersi, per almeno quattro turni, dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili.
d) revoca dell'incarico:
1. per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
2. per sentenza di condanna passata in giudicato.
5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute che, sentita la commissione consultiva centrale di cui all', decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.
6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, è comunicato all'Ordine professionale di competenza e agli uffici SASN di Napoli e Genova, oltre che al Comitato di cui all' dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-11