Allegato ACapo I

Art. 12

MOBILITÀ

In vigore dal 12 dic 2012
- MOBILITÀ 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente . Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all' dell' accordo suindicato. 2. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, e provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all' dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.
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