Allegato ACapo I

Art. 13

INDENNITÀ DI ACCESSO

In vigore dal 12 dic 2012
. - INDENNITÀ DI ACCESSO 1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, qualora il medico svolga per il Ministero della Salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano l'accordo predetto e per il quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità sarà a carico del Ministero della Salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennità di accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Allo specialista, che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo