Capo IV

Art. 17

Prima formazione del registro

In vigore dal 13 set 2012
1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono altresì iscritti, su richiesta: - coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; - coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo. 2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare: a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli del presente regolamento; b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli , comma 1, e 13, comma 1; c) l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale nè collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi. 3. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 giugno 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 294
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Prima formazione del registro (Art. 17 Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo