Capo III

Art. 15

Pubblicità del Registro

In vigore dal 13 set 2012
1. Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
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Pubblicità del Registro (Art. 15 Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo