Capo III

Art. 13

Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società

In vigore dal 13 set 2012
Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società 1. Le società di cui all', comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità ed i termini di cui all', le seguenti informazioni: a) l'indirizzo di posta elettronica certificata; b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonché, per ciascun incarico, il responsabile della revisione. 2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare: a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi; b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. 3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali. 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall' del presente regolamento.
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Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società (Art. 13 Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo