Capo I
Art. 1
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali
In vigore dal 13 set 2012
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto l', comma 2, lettere a) e b) del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale e dei requisiti di onorabilità definiti con regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Visto l', comma 3) lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'iscrizione nel Registro delle persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;
Visto l', comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le società i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Visto l', comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei requisiti dei revisori abilitati all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo;
Visto l' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il contenuto informativo del Registro;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004, n. 196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento nell'ambito dell'applicazione della pena;
Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le condizioni di ineleggibilità o decadenza degli amministratori;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto l' del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Sentita la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha espresso, con nota prot. RM/11092879 del 17 novembre 2011, parere favorevole in merito allo schema di regolamento;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 417;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012;
Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
al Registro dei revisori legali
1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall', commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
a) requisiti di onorabilità individuati all';
b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all';
c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
d) superamento dell'esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all' dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.
2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-20;145#art-1