Capo I

Art. 3

Requisiti di onorabilità

In vigore dal 13 set 2012
1. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui all', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene: i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. 2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.
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Requisiti di onorabilità (Art. 3 Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo