Art. 7
In vigore dal 27 mar 2012
1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all', sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'.
3. Si applica l', commi 4 e 5.
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