Art. 4
In vigore dal 27 mar 2012
1. Il compenso liquidato a termini degli non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall', comma 1.
2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli e del comma 1 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Storico versioni
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