Art. 8

In vigore dal 27 mar 2012
1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-01-25;30#art-8

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Art. 8 Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. — Testo vigente | Portale Normativo