Art. 1

In vigore dal 27 mar 2012
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso decreto; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011; Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: 1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti: a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro. 2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
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Art. 1 Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. — Testo vigente | Portale Normativo