Art. 14

Criteri di sicurezza e qualità del servizio

In vigore dal 29 lug 2015
1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi... fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza: i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all' della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.; ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all' della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.; iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all' della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.; iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall' e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a) della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. 2. Il criterio relativo alla qualità del servizio è il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualità del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente al momento dell'emissione del bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione può essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui è stato raggiunto un buon livello di maturità della metanizzazione può essere scelta la fascia di puntualità per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri più attinenti alle caratteristiche dell'ambito. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza è di 22 punti e quello al criterio della qualità del servizio di 5 punti. 4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in funzione di eventuali variazioni che l'Autorità abbia deliberato, prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualità al di sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale. Il livello utile per il massimo punteggio può essere modificato dall'Autorità in concomitanza di variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica. 5. L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1 punto iii. e al parametro di qualità di cui al comma 2. 6. Il contratto di servizio prevede le modalità per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualità offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia, valutato con le modalità di cui al comma 7. 7. Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualità, la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualità raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore più alto fra: a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata; b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in sede di gara.

Note all'articolo

  • Il Decreto 20 maggio 2015, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole "e dall'articolo 32.2, lettera a)" sono soppresse".

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-12;226#art-14

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